L’introduzione dell’obbligatorietà della rendicontazione sociale per alcune categorie di enti non profit è stato uno degli aspetti più innovativi della Riforma del Terzo Settore, un vero passo avanti nella direzione della trasparenza.
Il Bilancio Sociale è, infatti, uno strumento di rendicontazione e trasparenza che consente alle imprese sociali e agli altri enti del Terzo Settore (ETS) di: accedere più agevolmente a opportunità di finanziamento, comunicare con i propri stakeholder (interni ed esterni) e supportare la pianificazione strategica verso gli ambiti e le azioni in grado di generare in modo maggiore effetti positivi, in un’ottica di medio-lungo termine.
Il Codice del Terzo Settore prevede l’obbligo di rendicontazione sociale per le seguenti categorie:
Le indicazioni per l'adozione delle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 186 del 9 agosto 2019. Alle organizzazioni soggette ad obbligo di rendicontazione è richiesto di depositare il proprio Bilancio Sociale presso il Registro Unico del Terzo Settore e di pubblicarlo sul proprio sito internet per libera consultazione. Questo provvedimento dà attuazione alla Legge 6 giugno 2016, n. 106, «Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», che ha esteso agli Enti del Terzo Settore gli «obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente».
Come dicevamo, il Bilancio Sociale è uno strumento di accountability e trasparenza attraverso cui le imprese sociali e gli altri ETS, con la partecipazione attiva degli stakeholder (lavoratori, associati, cittadini, pubbliche amministrazioni, ecc.), rendicontano non solo i risultati economici, patrimoniali e finanziari, ma anche le attività e i traguardi raggiunti in campo sociale e ambientale. Ha una duplice funzione gestionale e comunicativa.
Lo scopo principale di un Bilancio Sociale è rendicontare e analizzare l’operato di un’organizzazione e i risultati delle proprie attività. Inoltre, attraverso il racconto di casi concreti e la quantificazione dei risultati, consente anche di rispondere alle aspettative dei propri stakeholder, dai fornitori ai clienti o beneficiari finali, sull’impegno in ambito sociale. Non solo: il Bilancio Sociale può contribuire alla pianificazione strategica, introducendo migliorie nei processi e nelle aree che lo richiedano e ottimizzando l’uso delle risorse.
Oltre a consentire una più consapevole gestione di risorse e persone, un Bilancio Sociale garantisce una comunicazione più trasparente su azioni e risultati, in quanto accessibile a tutti e comprensibile anche per i meno esperti di temi economico-finanziari. Se realizzato attraverso il coinvolgimento degli stakeholder, mediante strumenti come questionari o focus group, può diventare un termometro del clima aziendale o dei punti di forza e di debolezza percepiti dai portatori d’interesse. Questo porta a sviluppare una sensibilità e una consapevolezza sui temi sociali e sul posizionamento dell’organizzazione, sia in chi vi lavora sia in chi usufruisce dei suoi beni o servizi. Allo stesso tempo, contribuisce a migliorare o confermare una buona reputazione aziendale.
Gli Enti del Terzo Settore sottoposti all’obbligo di redazione del Bilancio Sociale devono riferirsi alle Linee guida già menzionate, adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Gli altri Enti del Terzo Settore, non sottoposti all’obbligo, che quindi decidono volontariamente di redigere il Bilancio Sociale, possono seguire le indicazioni delle Linee Guida ministeriali o di altri modelli: in questo caso non potranno riportare che «il documento è stato predisposto ai sensi dell’art. 14 del decreto legislativo n. 117/2017».
In entrambi i casi, nel documento devono essere esposti la metodologia di rendicontazione e gli standard adottati.
Nelle Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale ministeriali sono indicati sia i Principi sia le parti di cui si deve comporre, cioè le informazioni fondamentali che deve contenere, suddivise per:
Tuttavia, gli enti possono decidere di aggiungere altre informazioni, specialmente se li caratterizzano in modo particolare e se sono rilevanti alle finalità che promuovono.
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A cura di: | |
Valentina Langella Phd in Management | Responsabile impatto, area Consulenza ALTIS |
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Articolo pubblicato il 1 settembre 2021 da Erika Lisa Panuccio |